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Valore presuntivo della ripresa coabitazione dei coniugi separati in ordine alla loro riconciliazione.

Cassazione civile, Sez. I, 25 maggio 2007, n. 12314
L'orientamento prevalente in giurisprudenza vuole che non sia sufficiente ai fini della prova dell'avvenuta riconciliazione tra coniugi separati e per gli effetti che ne derivano relativamente allo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 3, comma 2, lett. B L. 898/1970), che gli stessi abbiano ripristinato una forma di convivenza o, meglio, di coabitazione, essendo invece necessario il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale, caratteristici della vita coniugale. (Cfr., ex multis, Cass. Civ. 19947/2005; 12427/2004; 3744/2001)Nella sentenza in esame tuttavia la S.C. ha voluto conferire maggior rilievo all'elemento della ripresa coabitazione, quale elemento esteriore oggettivamente riscontrabile ed inequivocabilmente diretto a dimostrare la seria e comune volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita, piuttosto che a quegli stati d'animo che, appartenendo alla sfera dei sentimenti, sono tanto più difficili da accertare in quanto permeati di soggettività.In tale prospettiva si è ritenuto ....leggi tutto.... Visualizza il testo integrale della sentenza su MioLegale.it
Data: 25/09/2007
Autore: www.miolegale.it