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Accesso abusivo a sistemi informatici: la Cassazione ribadisce la punibilità

La Cassazione conferma che l'accesso abusivo a un sistema informatico resta sempre penalmente rilevante, anche se effettuato per fini personali


Il caso: poliziotto assolto in appello

La vicenda riguarda un sovrintendente della Polizia di Stato che aveva utilizzato le proprie credenziali per accedere al sistema SDI del Ministero dell'Interno e consultare informazioni sulla ex compagna e sul figlio. La Corte di appello lo aveva assolto, ritenendo che la sua condotta potesse essere ricondotta a un quadro giurisprudenziale non univoco.
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione e la Cassazione, con sentenza n. 30516/2025, ha accolto il ricorso, rinviando il caso ai giudici di merito.

L'argomento difensivo e il richiamo all'overruling

La difesa aveva sostenuto che, al momento del fatto, l'imputato potesse confidare in un orientamento favorevole delle Sezioni Unite (sentenza Casani, n. 4694/2012) e che solo successivamente la pronuncia Savarese, n. 41210/2017avesse chiarito la configurabilità del reato anche in presenza di accessi per fini personali.
In base a questo ragionamento, l'imputato avrebbe agito confidando in una regola giurisprudenziale successivamente superata in senso peggiorativo (overruling in malam partem).

La posizione della Cassazione: nessun mutamento radicale

La Suprema Corte ha escluso che si sia verificato un vero e proprio mutamento giurisprudenziale sfavorevole.
Le Sezioni Unite, già con la sentenza Casani, avevano affermato che l'accesso per fini diversi da quelli autorizzati integra il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. La successiva sentenza Savarese ha solo precisato e rafforzato questo principio, senza introdurre una novità assoluta.
Pertanto, non si può invocare l'esimente legata all'imprevedibilità del diritto vivente: la condotta era già riconducibile alla fattispecie incriminatrice.

I principi ribaditi in tema di overruling

La Corte ha ricordato alcuni passaggi fondamentali della giurisprudenza più recente:

La decisione finale

Per la Corte, il caso non rientra in ipotesi di overruling sfavorevole, poiché gli accessi a fini personali erano già stati considerati abusivi. La condotta del poliziotto integra quindi una tipica forma di sviamento di potere, punita dall'art. 615-ter cod. pen.
La pronuncia conferma un principio fermo: l'uso improprio delle credenziali di accesso a un sistema informatico è penalmente rilevante, anche se non collegato a un interesse economico o professionale.

Data: 19/09/2025 06:00:00
Autore: Redazione