Lesioni colpose gravissime: nessun senso nel condannare una madre
La vicenda
L'ipotesi delittuosa
La richiesta del Pubblico Ministero
a) proporre alla madre di patteggiare una pena minima, a pena sospesa; ma tale soluzione non terrebbe conto della situazione in cui si ritrova la madre, reagendo l'ordinamento senza necessità e solo per affermare una norma di divieto, e dove il diritto perderebbe la sua funzione;
b) cercare se nell'ordinamento, a fronte della ferma convinzione della ingiustizia della soluzione sub) a), esistano valvole di sfogo (al di fuori della questione di legittimità costituzionale, già praticata senza successo: Corte Cost. n. 48/2024) che consentono di escludere la punibilità (e anche "la pena del processo");
c) sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 582, 583 comma 2 n. 1 c.p. nella parte in cui puniscono le lesioni personali gravissime cagionate per colpa dalla madre al figlio per contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost. nella parte cui vieta pene inumane».
Scartata la soluzione sub a), il P.M. suggerisce l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art.131 bis c.p., dando rilievi a due elementi:
1) il requisito della proporzionalità della pena: una pena statale si aggiungerebbe a quella naturale, che la madre si ritrova a scontare per tutta la vita, di fatto traducendosi in una illegittima e ingiustificata doppia irrogazione di sanzioni;
2) il principio di colpevolezza, che si attesta nei minimi termini, sebbene le lesioni cagionate siano state gravissime.
Si sottolinea l'assoluta inutilità, in un contesto simile, della pretesa punitiva dello Stato, che non avrebbe alcuna funzione né per il reo né per la collettività.
Il Pubblico Ministero non si esime dal rilevare problematiche anche in merito alla possibilità di applicazione dell'art.131 bis c.p. Invero, il comma 2 esclude il riconoscimento della tenuità quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Laddove si interpretasse il suddetto inciso in maniera estensiva, contemplando non solo il reato preterintenzionale e quello ex art. 586 c.p., ma anche le fattispecie colpose, l'unica via percorribile rimarrebbe quella di una questione di legittimità costituzionale degli art.582 e 583 c.p., nella parte in cui si puniscono le lesioni gravissime cagionate per colpa incosciente della madre al figlio in contrasto con l'art.27 Cost.
A suffragio di una eventuale q.l.c., l'argomentazione del P.M. trae forza dalla dottrina: l'art.27 Cost. ci rammenta come la punizione deve avere come unico e sano scopo quella della rieducazione e non di mera vendetta. Un ordinamento improntato alla civilità del diritto deve essere in grado di escludere la punibilità quando il soggetto concretamente abbia già subito una c.d. poena naturalis, ossia una grave conseguenza afflittiva che, di fatto, renderebbe l'ulteriore sanzione non solo sproporzionata, ma anche inumana.
Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento della richiesta di archiviazione per tenuità del fatto o, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 582 e 583 c.p. nei termini sopra descritti.
Data: 24/06/2025 07:00:00Autore: Andrea Cagliero