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Con la nomina dell'amministratore scaturisce anche il diritto al compenso

L' Amministratore di condominio ha diritto al compenso anche senza l'approvazione del rendiconto

Fatto:

Un ex amministratore citava innanzial Tribunale di Nola un condominio esponendo di non aver percepito il compensoprofessionale, nel periodo compreso tra il 01.01.2010 e il 25.09.2013, percomplessivi € 5.002,50 e di aver anticipato spese per € 2.492,85, negli anni2012 e 2013. Si costituiva in giudizio il condominio eccependo la prescrizionedei crediti vantati dall'ex amministratore; lamentava, inoltre, l'inadempimentodel mandato per non essersi attivato nel richiedere gli oneri dovuti daicondomini e evidenziava la mancanza di prove dell'avversa domanda.

Decisione:

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'amministratore di condominioagisce in virtù di un contratto di mandato stipulato con i condomini, che sipresume oneroso. Il rapporto giuridico intercorrente tra l'amministratore e icondomini, pertanto, è disciplinato dagli artt. 1703 e seguenti c.c. L'amministratore, dunque, in qualità di mandatario del condominio hadiritto a percepire un compenso dai condomini; del resto, si ritiene che, alfine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale,ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussistasoltanto in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi,anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parteintegrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analiticaspecificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che nonpuò invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione delrendiconto. Pertanto, nel momento in cui viene deliberata la nominadell'amministratore di condominio, viene stipulato un contratto di mandatooneroso con il medesimo, da cui scaturisce il diritto al compenso in favore delmandatario. Tale diritto può esserericonosciuto dall'assemblea condominiale, al momento dell'approvazione delrendiconto; in mancanza di un rendiconto approvato il creditodell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile. Tuttavia, anchein mancanza dell'approvazione del rendiconto, che costituisce un meroriconoscimento del debito, l'amministratore può ottenere la corresponsione delcompenso, provando in giudizio di aver svolto la propria attività. Infatti,l'obbligo del condominio di pagare il compenso all'amministratore discendedirettamente dal contratto di mandato stipulato con l'amministratore; non sipuò consentire ai condomini di sottrarsi all'adempimento di tale obbligazione,attraverso la mancata approvazione del rendiconto presentatodall'amministratore. Di conseguenza, a prescindere dalla produzione in giudiziodelle delibere di approvazione dei rendiconti, si deve ritenere che l'attore abbiaespletato l'incarico di amministratore del condominio in questione e, pertanto,che egli abbia maturato il diritto a percepire il corrispettivo pattuito

Spese anticipate dall'amministratore di condominio

Con riferimento alle speseanticipate è posto a carico dell'amministratore l'onere di provare gli esborsieffettuati nell'interesse del condominio. Non avendo prodotto la delibera diapprovazione dei rendiconti relativi agli esercizi di riferimento, l'attoreavrebbe dovuto dimostrare di aver utilizzato risorse proprie per effettuarespese nell'interesse del condominio. Tale prova non è stata fornita

Conclusioni:

il Tribunale di Nola con la sentenza n. 876 del 18 Marzo 2024 condannail condominio al pagamento, in favore dell'ex amministratore, della somma di €5.002,50 a titolo di compenso per il mandato espletato.

Data: 25/04/2024 11:00:00
Autore: Gianpaolo Aprea