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Prestiti ai pensionati: la circolare Inps su chiarimenti e modalità operative

L'articolo 13-bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n.80 (allegato 1)ha aggiunto tre nuovi comma all'articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, con iquali ha dettato una disciplina intesa a consentire ai pensionati la stipula dicontratti di prestito estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione.In particolare, il comma 2-bis del predetto articolo 1 ha stabilito che i pensionatipubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cuiall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, prestiti da estinguersicon cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al nettodelle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.Il successivo comma 2-ter ha disposto che possono essere cedute le pensioni o leindennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti,gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gliassegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto Nazionale di previdenzasociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza delrapporto di lavoro.Il comma 2-quater ha previsto che i prestiti devono avere la garanziadell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso didecesso del mutuatario.Il secondo comma dell'articolo 13-bis ha, in ultimo, demandato ad un decreto delMinistero dell'Economia e delle Finanze il compito di dettare le disposizioni perl'attuazione della normativa sui prestiti in parola.L'articolo 1, comma 346, lettera a), della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (allegato2), ha aggiunto il comma 3 all'articolo 1 del D.P.R. n.180 del 1950 con cui è statostabilito che le cessioni aventi ad oggetto le pensioni erogate dalle amministrazionipubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165 (tra cui l'Inps), in deroga alle disposizioni generali in materia di cessione delcredito, non hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitoriceduti ma secondo modalità che si è riservato al decreto definire. E stata, inoltresancita la salvaguardia del trattamento minimo.Sulla Gazzetta Ufficiale n.32 dell' 8 febbraio 2007 è stato, da ultimo, pubblicato ildecreto ministeriale 27 dicembre 2006, n.313 (allegato 3) con il quale il Ministerodell'Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni di categoria degli operatoriprofessionali interessati ha dettato, come prescritto dal secondo comma dell'articolo13-bis, le disposizioni attuative della norma in esame.Con i messaggi n.9086 del 6 aprile 2007 e n.10537 del 26 aprile 2007 sono statedate alle Sedi le prime indicazioni per la gestione dei contratti di prestito notificatiprima dell'entrata in vigore del predetto decreto n.313 del 2006 (23 febbraio2007). Inps, Circolare 31.5.2007 n. 91
Data: 01/08/2007
Autore: www.laprevidenza.it