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L'avvocato deve emettere fattura anche se non richiesta

Per il CNF l'omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti costituisce illecito deontologico permanente


Omessa o tardiva fatturazione dei compensi

L'omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico permanente. E' quanto ha sancito il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 255/2022, pubblicata il 10 maggio 2023 sul sito del Codice deontologico (sotto allegata), dissentendo dal contrario e risalente orientamento secondo cui l'illecito in parola avrebbe natura istantanea ed aderendo alla giurisprudenza più recente (Cnf sentenza n. 106/2022).

L'avvocato, precisa quindi il Consiglio, "ha l'obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva".

La rilevanza deontologica della violazione in argomento, per il CNF, lede l'immagine dell'intera classe forense, giacché, "prescinde da un danno all'Erario e non è esclusa dalla successiva regolarizzazione mediante il c.d. ravvedimento operoso - perchè si tratta di - obbligo posto "non soltanto in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità dell'intera classe forense".

Infine, rincara il Consiglio, l'avvocato ha l'obbligo di emettere la fattura anche se non richiesta dal cliente. Non trova applicazione, infatti, l'art. 22 D.P.R. n. 633/1972 o 'Testo Unico Iva', che, nell'escludere l'obbligatorietà dall'emissione della fattura laddove quest'ultima non sia stata 'richiesta dal cliente', si riferisce ad operazioni relative al 'Commercio al minuto' tra le quali non è annoverata l'opera professionale prestata dall'avvocato, per il quale, invece, l'obbligo di fatturazione discende dall'art. 21 del succitato D.p.r. e va assolto all'atto del pagamento del corrispettivo – quando, cioè, la sua prestazione professionale si considera "effettuata" (ex art. 6 del T.U. cit.)".

Data: 16/05/2023 06:00:00
Autore: Redazione