Responsabilità medica: non basta l'omessa informazione serve accertare il nesso causale
Omessa informazione al paziente e nesso di causalità
Per gli Ermellini, tuttavia, la sentenza impugnata ha violato i principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di nesso causale tra condotta colposa ed evento di danno (e cioe' la c.d. "causalita' materiale"). La Corte d'appello, infatti, ha mostrato dunque di ritenere che l'unica condotta colposa ascrivibile al medico fosse l'omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche. "Se l'omessa informazione fu l'unica condotta colposa tenuta dal medico, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sarebbe stato necessario accertare l'esistenza d'un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno. Per affermare che l'omessa informazione fu causa materiale dell'evento di danno la Corte d'appello avrebbe dovuto ricostruire il nesso di condizionamento tra l'omessa informazione e l'evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l'azione che invece mancò".
Nel caso specifico, dunque, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, con giudizio di probabilità logica, proseguono dal Palazzaccio, quali scelte avrebbe compiuto il paziente, se fosse stato correttamente informato della possibilità di scegliere tra le due tecniche. Invece, la Corte ha omesso tale giudizio, limitandosi ad affermare che la tecnica EVAR avrebbe evitato l'evento, e che di conseguenza la condotta omissiva del medico fu causa del danno.
In questo modo, dunque, concludono dalla S.C. cassando la sentenza con rinvio, "è mancato l'accertamento della causalità della colpa, ossia dello specifico nesso causale tra la violazione della regola cautelare e l'evento dannoso".
Autore: Redazione