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Violazione codice della strada: no allo stato di necessità senza un effettivo pericolo

Per la Cassazione, non esclude la responsabilità del conducente lo stato di necessità derivante dal malore del passeggero, se non si prova la situazione di effettivo pericolo


Infrazione al codice della strada e scriminante stato di necessità

In materia di violazioni al codice della strada, lo stato di necessità invocato in ragione di un malore del passeggero non esclude la responsabilità del conducente, a meno che non si riscontri la situazione di effettivo pericolo e l'impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso.

Questo il principio affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 7457/2023 (sotto allegata), esprimendosi sul ricorso di un automobilista avverso la sentenza del tribunale di Brindisi che, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l'opposizione al verbale redatto dalla polizia stradale che gli contestava la violazione dell'art. 218, comma 6, codice della strada, per avere condotto un'auto nonostante la sospensione della patente di guida.
Il giudice aveva reputato del tutto sfornita di prova e contrastante con le risultanze di causa la tesi difensiva di essersi posto alla guida del veicolo per lo stato di necessità di soccorrere la propria compagna, che accusava forti dolori e perdita di sensi, per condurla immediatamente al locale pronto soccorso.
Identica la tesi portata avanti in Cassazione. Ma gli Ermellini ritengono la doglianza inammissibile in quanto non investe la parte della motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la motivazione della decisione, affermano, è del tutto conforme all'orientamento della corte di legittimità, secondo cui, "ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanza concrete e oggettive che la giustifichino" (cfr., tra le altre, Cass. n. 16155/2019; n. 4834/2018).
In applicazione di tale principio, precisano ancora i giudici, è stato affermato che, "in tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l'impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso" (cfr. Cass. n. 14286/2010).
Il ricorso è, dunque, respinto.
Data: 19/03/2023 07:00:00
Autore: Redazione