Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Sinistro in stato di ebbrezza: la responsabilità va provata "oltre ogni ragionevole dubbio"

Lo stato di ebbrezza che ha causato il sinistro stradale non porta alla condanna penale se non viene accertato con certezza


Stato di ebbrezza non provato: nessuna responsabilità penale

[Torna su]

Non si può ritenere l'imputata responsabile del reato di sinistro stradale causato da guida in stato di ebbrezza se l'apparecchio utilizzato per rilevare il tasso alcolemico ha l'omologa scaduta e non è stato sottoposto ai controlli periodici. Non basta la dichiarazione dell'Agente di Pg, che ha rilevato alito vinoso e loquacità dell'imputata, che va quindi assolta, perché manca la prova della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio."

Questa la decisione del tribunale di Forlì nella sentenza n. 442/2022 (sotto allegata).

Sinistro stradale: mancano le prove dell'ebbrezza alcolica

[Torna su]

Una donna viene tratta in giudizio per il reato di cui all'art. 186 commi 2, lett. b) e 2 bis del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza (con valore compreso tra 0,8 e 1,5) aggravato dall'aver provocato un sinistro stradale.

L'imputata non compare in giudizio, nel corso del quale però vengono escussi testimoni ed esaminata la relazione di un consulente tecnico dalla quale emerge:

Responsabilità non provata "oltre ogni ragionevole dubbio"

[Torna su]

Da tutti questi elementi emerge che la responsabilità dell'imputata non è stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Gli unici dati emersi in sede di dibattimento sono le dichiarazioni dell'ufficiale di Pg il quale ha dichiarato che il sinistro era da imputare sia al pedone che alla conducente perché il primo non ha rispettato l'obbligo di occupare il marciapiede presente e la seconda non era riuscita a compiere le manovre necessarie ad evitare il pedone.

Dichiarazioni da cui sono anche emersi l'alito vinoso dell'imputata e gli occhi arrossati, dati che però, non sono stati in grado di dimostrare con esattezza il superamento delle soglie richieste per l'applicazione delle sanzioni penali previste in casi come questi.

Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Data: 16/10/2022 07:00:00
Autore: Annamaria Villafrate