Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione, il danno parentale non va liquidato con le tabelle milanesi

Importante sentenza della Cassazione: servono parametri più specifici. Novità anche sul fronte della motivazione della liquidazione equitativa


Danno parentale, no alle tabelle milanesi

[Torna su]

Con la sentenza n. 33005/2021, la Corte di Cassazione interviene in modo rilevante in materia di applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Infatti, innovando rispetto ad alcune pronunce precedenti, il provvedimento, pubblicato il 10 novembre 2021, stabilisce che il danno parentale va liquidato in base a uno specifico tipo di tabelle che soddisfino determinati requisiti.

In questo tipo di tabelle non rientrano le note tabelle milanesi, di cui è ormai diffusissimo l'utilizzo, poiché le stesse non rispondono a tutti i predetti requisiti.

Non solo: la portata innovativa della sentenza n. 33005/2021 della Cassazione (sotto allegata) non si esaurisce in questo aspetto.

Infatti, come vedremo meglio oltre, gli Ermellini ritengono che possa considerarsi ormai superato il precedente orientamento che esigeva la produzione in giudizio delle tabelle di cui si chiede l'applicazione, ritenendone sufficiente l'allegazione.

Inoltre, la Suprema Corte fornisce importanti indicazioni anche in merito alla motivazione della liquidazione del danno quando viene effettuata in via equitativa.

Ma andiamo con ordine ed esaminiamo una alla volta tutte le novità introdotte da questo provvedimento.

Cassazione: apposite tabelle per danno da perdita parentale

[Torna su]

Innanzitutto, come detto, la Cassazione ha ritenuto che le tabelle che vengono usate di consueto per la liquidazione del danno non patrimoniale non sono idonee a consentire la liquidazione di quel particolare danno conseguente al decesso di un congiunto, comunemente denominato come danno da perdita parentale.

Infatti, per la liquidazione di tale danno non è ritenuto sufficiente il consueto meccanismo che opera una corrispondenza tra punto percentuale e valore monetario, ma necessita di alcuni parametri correttivi.

Il tutto è ben sintetizzato nel principio di diritto espressamente sancito nella sentenza in oggetto: "al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".

L'ultimo inciso, peraltro, lascia una porta aperta a una liquidazione equitativa del giudice che prescinda dall'applicazione di qualsivoglia tabella, secondo quanto previsto in via generale dall'art. 1226 c.c.

Tabelle liquidazione danno, sufficiente l'allegazione

[Torna su]

La sentenza, come abbiamo anticipato, fornisce anche un'importante e innovativa indicazione di carattere più generale in merito ai presupposti per l'applicazione delle tabelle (milanesi e non) nella liquidazione del danno non patrimoniale, nei casi in cui si tratti di danno diverso da quello da perdita parentale.

Nello specifico, la Cassazione ritiene che i tempi siano maturi per superare l'orientamento, risalente alla sent. n. 12408 del 2011, secondo cui per la liquidazione del danno in base alle tabelle milanesi era sufficiente richiedere l'applicazione delle stesse (in virtù del loro diffuso utilizzo dai tribunali di tutta Italia), mentre per l'applicazione di tabelle diverse da quelle milanesi era necessaria la loro produzione in giudizio o riproduzione negli atti di causa.

L'odierna sentenza stabilisce che, anche in virtù dei progressi dell'informatica giuridica che consente la facile accessibilità e conoscenza di qualsiasi tabella, sia sufficiente l'allegazione (e superflua, quindi la produzione) di qualsivoglia tabella per ottenerne l'applicazione da parte del giudice, in luogo della mera valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Anche con riferimento a tale aspetto, la sentenza Cassazione 33005/21 ha espresso un principio di diritto: "ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto".

Liquidazione equitativa, necessaria specifica motivazione

[Torna su]

Infine, con riferimento alla mancata motivazione da parte del giudice di appello riguardo alla corrispondenza di una determinata somma (riconosciuta a titolo di risarcimento) e le circostanze che ne giustificano il riconoscimento a favore del danneggiato, la Corte ha espresso le seguenti rilevanti considerazioni: "nella valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., la motivazione non è solo forma dell'atto (…) ma è anche sostanza della decisione, perché la valutazione equitativa, nella sua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudice espone. (…) Una liquidazione equitativa del danno, priva di specifica motivazione, è pertanto violazione non solo della legge processuale, ma anche dell'art. 1226, perché ciò che difetta è non solo la motivazione, ma anche la valutazione".

"Il punto" – continua il dispositivo su questo tema – "è la mancanza di un passaggio logico fra le circostanze evidenziate e gli importi identificati. Ciò che resta privo di motivazione, e che rende quindi apparente quella resa nel provvedimento, è il perché di quei determinati importi (…) Sul punto quindi della quantificazione del danno la motivazione è meramente apparente".

Data: 13/11/2021 22:00:00
Autore: Marco Sicolo