Applicazione delle ordinanze di protezione civile art. 6 legge 6.12.2006 n° 290
Legge 6 dicembre 2006, n.290, art.6, comma 1 bis. Applicazione delle ordinanze di protezione civile ai datori di lavoro privato aventi sede legale ed operativa nei territori colpiti da calamità naturali. Recupero dei contributi sospesi. E' quanto contenuto nel messaggio Inps 8870/07 in tema di contribuzione.
Data: 24/04/2007
Autore: www.laprevidenza.it