Cassazione: ammissibilità dell'opposizione in caso di pagamento parziale decreto ingiuntivo
Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 6514/2007)
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 6514/2007) ha stabilito che "il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto medesimo ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della
sentenza e non già solo a quella anteriore all'emissione del
decreto ingiuntivo". I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi precisato che conseguentemente "il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, la eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione, sostituendo all'originario
decreto ingiuntivo la
sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito". La Corte ha infatti precisato tale principio trova "riscontro nell'articolo 653 comma 2 Cpc, secondo cui 'se la opposizione è accolta solo in parte, il
titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza'".
Data: 11/04/2007
Autore: Cristina Matricardi