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Concorsi pubblici: illegittima la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove

Nei pubblici concorsi, la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove, che in base all'art. 12 del D.P.R. 487/1994 assolvono ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rende illegittima la procedura concorsuale. Questa la conclusione del TAR Piemonte, sez. II nella sentenza 10 marzo 2007, n. 1180. Una candidata ad un concorso pubblico, dichiarata non idonea, impugna la procedura concorsuale lamentando, tra l'altro, che la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove non sarebbe stata correttamente espletata. Il Collegio, avendo accertato che tale adempimento nel caso di specie risulta mancante, accoglie il ricorso, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui il principio che esige, nella materia concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che consentano di risalire al procedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice nell'esprimere il giudizio tecnico discrezionale sulle prove di esame, ha natura e valore di ordine generale, applicabile in ogni concorso pubblico e non può essere eluso (C.d.S., Sez. V – sentenza 12 ottobre 2004 n. 6575). Inoltre, il Tar ha considerato che quand'anche esistono delle interpretazioni più elastiche secondo cui si ritiene possibile che i criteri siano determinati anche dopo l'effettuazione delle prove concorsuali purché prima della loro correzione, comunque si esclude che dai suddetti criteri si possa in assoluto prescindere (C.d.S., Sez. VI, 25 luglio 2003, n. 4282; C.d.S., Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989). In conclusione, per il Collegio, la predeterminazione dei criteri, la cui funzione è quella di assicurare la trasparenza dell'attività di valutazione, che il legislatore vuole ricondotta a criteri oggettivi, dai quali discende per la Commissione di concorso una vera e propria delimitazione preventiva della propria sfera tecnico-discrezionale non può essere disattesa, pena l'illegittimità del procedimento concorsuale. Gesuele Bellini TAR Piemonte, sez. II, 10 marzo 2007, n. 1180 - Gesuele Bellini
Data: 11/04/2007
Autore: www.laprevidenza.it