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Porto d'armi difesa personale per il presentatore di cambiali e assegni insoluti

Il Tar Napoli accoglie il ricorso per il rinnovo del porto d'armi per difesa personale per l'incolumità del soggetto svolgente attività di presentatore di cambiali e assegni insoluti


Rinnovo porto d'armi

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Il Prefetto rigetta un'istanza di rinnovo porto d'armi e revoca la licenza di porto di pistola per difesa personale, con relativo libretto.
Il rinnovo viene chiesto sulla base dell'attività che l'interessato continua a svolgere, come presentatore ufficiale di cambiali ed assegni insoluti per conto di notai ed istituti di credito, con la possibilità di riceverne dai debitori il corrispondente pagamento onde evitare l'elevazione del protesto.

Incolumità personale

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In corso di causa dopo la notifica e il deposito del ricorso giudiziale, per il vero il provvedimento adottato dall'articolazione amministrativa non mostra una reale esauriente valutazione dell'affidabilità dell'interessato, il quale detiene il porto d'armi da decenni senza rilievi, né dei pericoli prospettati cui la persona può incorrere vista la sua attività professionale.

Da osservarsi, infatti, che il pericolo per la propria incolumità non si deve manifestare per forza in minacce, ma potrebbe essere prospettato come semplice probabilità di essere aggredito da terzi, con l'intento di acquisire il possesso del danaro legittimamente riscosso.
Pertanto, un provvedimento di rigetto che va in questa direzione non sembra correttamente motivato, specie se si pensa ai possibili esiti che il diniego potrebbe avere in termini di riduzione se non di interruzione dell'attività professionale, attesa l'evidente esposizione a pericolo del presentatore in ragione sia del trasporto di denaro contante, sia dei rapporti che è chiamato ad instaurare con i debitori protestati.

Il principio regolatore

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Ebbene, il principio di fondo che funge da guida in questi casi è quello che l'amministrazione, nel momento in cui sceglie di cambiare opinione rispetto ai precedenti rinnovi, deve dare sempre conto, nella motivazione del diniego, del mutamento di condizioni e presupposti che avevano dato luogo all'originario rilascio della licenza medesima, o ai rinnovi.
Inoltre deve sempre calibrare la sua decisione al caso concreto che sta valutando, senza generalizzare.
Non può mai genericamente rigettare.

Fattispecie esaminata e favorevolmente risolta, per la parte privata, dal Tar Napoli con la sentenza n. 1555/21 pubblicata in data 08.03.2021.

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Data: 19/04/2021 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi