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Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

L'art. 436 c.p. sanziona la condotta di coloro i quali sottraggano dispositivi di protezione e sicurezza in occasione di eventi disastrosi


Il testo dell'art. 436 c.p.

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Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Bene giuridico tutelato dall'art. 436 c.p. e la ratio della norma

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 436 c.p., è la pubblica incolumità. Ovviamente nel concetto di pubblica incolumità rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di evento, dunque il tentativo ex art. 56 c.p. è configurabile, dal momento che non è necessario che le condotte preservate aggravino il disastro, perfezionandosi il delitto con il solo rallentamento delle operazioni di soccorso. In ragione di questi presupposti, la dottrina si è rivelata, quasi all'unanimità, tendenzialmente proclive a voler ammettere che si tratta di un reato esclusivamente di evento. La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 436 c.p.

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L'art. 436 c.p. presenta un impianto strutturale diverso rispetto alle fattispecie che lo precedono. In primis perché, come già chiarito, non è un reato di pericolo concreto ma di evento (sebbene annoverato tra i delitti contro la pubblica incolumità). In secondo luogo la norma sanziona – indipendentemente dalle conseguenze che ne possano scaturire, la condotta di coloro i quali sottraggano, occultino o rendano inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impediscano, od ostacolino, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza.

La pena

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La pena prevista per la condotta di cui all'art. 435 c.p. è della reclusione da due a sette anni.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Data: 07/03/2021 11:00:00
Autore: Daniele Paolanti