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Tribunale di Monza: La scelta di interrompere la gravidanza non è causa di addebito della separazione

La scelta di interrompere la gravidanza è riservata dalla legge unicamente alla gestante: ne consegue che il semplice fatto di aver scelto di abortire contro la volontà del marito non può in alcun modo essere considerata quale questione rilevante ai fini dell'addebito della separazione. È il principio di diritto che si ricava dall'analisi della Sentenza del Tribunale di Monza n. 388 del 2006 nella cui parte motiva si legge anche che "I principi di diritto sostanziale che, ai fini della presente decisione, possono essere enucleati dalla disciplina speciale in materia di aborto, sono in tutta evidenza di segno contrario alla tesi, prospettata dal ricorrente, che vorrebbe affermare ed introdurre l'obbligo per la donna (ed il corrispondente diritto del partner) di rendere partecipe il della procedura e della decisione finale di interruzione della gravidanza. Gioverà rammentare che, nella ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, la Corte di Cassazione ha affermato l'esistenza di un vero e proprio diritto della madre all'aborto (Cass. 12195/1999)". Data: 27/02/2007
Autore: Silvia Vagnoni