Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Vittime dell'usura: la sospensione delle azioni esecutive

Il quarto coma dell'art. 20 della legge 44/99 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) prevede la sospensione per la durata di trecento giorni delle esecuzioni di provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari (ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate).
Il Giudice dell'esecuzione può disporre tale sospensione a seguito del parere favorevole del Prefetto competente per territorio e sentito il presidente del Tribunale.
Intervenendo sul problema relativo alla decorrenza della sospensione la Corte di Cassazione con Sentenza 1496 del 24 gennaio 2007 ha chiarito che detta sospensione produce i suoi effetti ove accordata dal momento della presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione e non dalla presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Nella motivazione i giudici della Corte spiegano che l'art. 20 comma 7 prevede che la sospensione ha effetto "a seguito del parere favorevole del Prefetto" e non "a decorrere dal medesimo".
Qui di seguito pubblichiamo il testo della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Data: 03/02/2007
Autore: Cristina Matricardi