Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

U.E.: chiesta la condanna per inadempimento dell`Italia sui requisiti minimi di sicurezza e salute sul lavoro

La direttiva 89/655/CEE detta i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. L'Italia è stata accusata di non aver adeguatamente trasposto nell'ordinamento interno alcune disposizioni di detta direttiva.. Al riguardo, la Commissione ha formulato quattro censure in violazione dell'art. 4, n. 1, e dell'allegato I, ai punti 2.1,2.2, 2.3 2.8, censure che l'Avvocato Generale ha dichiarato fondate. Secondo la Commissione, la normativa italiana conterrebbe gravi lacune, in quanto prevede come unico obbligo "il segnale acustico convenuto" e non contempla l'esigenza più generalizzata concernente la possibilità pratica per gli interessati di sottrarsi con celerità alle situazioni di pericolo (P.2.1), la messa in moto di un'attrezzatura non viene effettuata mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine (P.2.2), non è menzionato in alcuna delle norme nazionali il fatto che ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, (P. 2.3), non sono adottate misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (P.2.8). [Silvia Margaria]. Data: 04/10/2002
Autore: www.filodiritto.com