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Il medico risarcisce anche il danno morale

Per la Cassazione, il danno morale subito dal paziente a seguito di errore medico può assumere consistenza autonoma rispetto al danno biologico


Il paziente va ristorato integralmente

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Nonostante il danno morale non sia una conseguenza automatica del danno biologico cagionato da un medico, per i giudici al paziente va comunque assicurata l'integrale riparazione del pregiudizio subito a seguito della condotta del sanitario.

Così, se è vero che devono essere evitate duplicazioni e che è necessario misurarsi con l'unitarietà del danno non patrimoniale, è vero anche che, se sono dimostrati profili di pregiudizio estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, il paziente ha diritto a un autonomo ulteriore risarcimento.

Danno materiale al paziente: presupposti

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Con un vero e proprio trattato sull'effettiva portata dell'omnicomprensività del danno biologico, l'ordinanza numero 19189/2020 della Corte di cassazione (qui sotto allegata) ha spalancato le porte alla risarcibilità del danno morale subito dal paziente, subordinandola, però, al verificarsi di due condizioni:

Il danno morale nella responsabilità medica

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Ciò posto, è onere del paziente allegare in maniera circostanziata una sofferenza interiore connessa, ad esempio, alla percezione della lesione nella relazione intimistica con se stesso, alle circostanze in cui si è verificato l'illecito, alla gravità della condotta del medico.

Ad esempio, nel caso di specie il risarcimento in via autonoma del danno morale poteva derivare dal ricovero in terapia intensiva, dal trasferimento d'urgenza in elisoccorso in altro ospedale, dai plurimi ricoveri successivi al primo intervento necessari per fronteggiarne gli esiti negativi e dalla necessità di continuo monitoraggio delle proprie condizioni di salute.

Il risarcimento non va arbitrariamente contratto

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Per la Corte, insomma, "Il fatto che la liquidazione debba essere unitaria ... non può risultare lo schermo dietro cui celare liquidazioni astratte e non trasparenti, e men che mai può tradursi in una arbitraria ed immotivata contrazione del risarcimento".

Data: 21/09/2020 08:00:00
Autore: Valeria Zeppilli