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Vittime della strage di Ustica e Uno Bianca: risarciti ifamiliari

L'articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2006 (allegato 1), ha aggiunto al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 il seguente “1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta “banda della Uno bianca”. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite”. Per effetto della disposizione richiamata sopra i familiari delle vittime della strage di Ustica nonché i familiari delle vittime e i superstiti dei delitti della cosiddetta «banda della Uno bianca» sono stati compresi tra i destinatari dei benefici economici, previdenziali e fiscali introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice i familiari. LaPrevidenza.it, Inps, Circolare 4.1.2007 n� 5
Data: 10/02/2007
Autore: www.laprevidenza.it