Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Diritto di accesso e atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico

Gli atti emessi dal datore di lavoro pubblico sono ormai semplicemente atti di gestione del relativo rapporto e su di essi non sono più rilevabili neppure i vizi tipici dell'atto amministrativo. E' quanto hanno stabilito i giudici della Sezione IV del Tar di Catania, secondo cui, più in generale, le norme della legge n. 241/1990 non sono più applicabili ai rapporti di impiego pubblico privatizzati. Quest'ultima affermazione deve però essere riferita alla impossibilità di continuare a configurare i vizi tipici dell'atto amministrativo, mentre la legge n. 241/1990 continua ad applicarsi per quanto riguarda il diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina non è preclusiva all'ostensibilità, in generale, degli atti di natura privatistica della p.a. e quindi anche per dell'attività legata alla gestione dei rapporti di lavoro, in merito alla quale possono essere presentate dai dipendenti interessati, richieste di accesso ai documenti. D'altra parte l'art. 22, comma uno lett. d) della legge n. 241/1990 nel definire la nozione di “documento amministrativo”, considera indifferente la natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale dell'atto a cui si chiede di accedere. Qualora, poi, la disciplina regolamentare interna in materia di accesso si ponga in contrasto con i principi enunciati dalla legge n. 241/1990 e dal D.P.R. n. 184/2006, nel senso di estendere le categorie di documenti sottratti all'accesso, essa va disapplicata, in quanto secondo i principi generali sulla gerarchia delle fonti, nel conflitto tra due norme diverse occorre dare preminenza a quella legislativa, di livello superiore, rispetto alla disposizione regolamentare, sia in generale sia quando preclude l'esercizio di un diritto soggettivo. (Nota di Francesco Navaro) LaPrevidenza.it, 23/11/2006 TAR Sicilia-Catania, sez. IV, sentenza 20.7.2006 n� 1194 - Francesco Navaro
Data: 21/12/2006
Autore: www.laprevidenza.it