Gratuito patrocinio: lo Stato può prendersi metà dei compensi dell'avvocato
di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 136/2020 (sotto allegata) chiarisce che lo Stato può prendersi metà dei compensi dell'avvocato che ha difeso un soggetto ammesso al gratuito patrocinio in una causa civile, non solo perché, a differenza di quanto previsto nell'ambito del processo penale, il giudice civile non è obbligato a suddividere in parti uguali la somma dovuta dal soccombente allo Stato e l'importo dovuto da quest'ultimo al difensore del non abbiente, ma perché in questo modo si garantisce soprattutto il funzionamento del sistema.
- 1. Gratuito patrocinio, onorario a metà
- 2. Il ricorso in cassazione della professionista
- 3. Lo Stato può prendersi metà dei compensi dell'avvocato
Gratuito patrocinio, onorario a metà
Il Tribunale liquida a un'avvocata, come onorario per l'assistenza a un soggetto ammesso al gratuito patrocinio in un giudizio civile, la somma complessiva di 1500,00 euro, pari alla metà di quanto corrisposto all'Erario dalla sentenza.
Il ricorso in cassazione della professionista
La professionista ricorre in Cassazione avverso detta decisione, lamentando la violazione degli artt. 82, 130, e 133 dPR n. 115/2000, dell'art 91 cpc in relazione al combinato disposto del dl n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012 e del dd mm. n.149/2012 e 55/2014. Lo Stato, a suo giudizio, si sarebbe arricchito ingiustamente incamerando 3000,00 euro, a totale carico della controparte soccombente. Decisione errata in quanto "l'importo determinato in sentenza ex art. 133 DPR n. 115/2000 e quello che successivamente è liquidato al professionista tramite decreto ex art. 82 DPR 115/2002 devono necessariamente coincidere."
Lo Stato può prendersi metà dei compensi dell'avvocato
la Cassazione però con ordinanza n. 236/2020 rigetta il ricorso chiarendo che nel momento in cui risulta vincitrice la parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato il giudice civile, a differenza di quello penale, non ha l'obbligo di quantificare in misura uguale le somme dovute allo Stato dal soccombente e quello che lo Stato deve al difensore del soggetto ammesso al gratuito patrocinio per diverse ragioni.
- Prima di tutto per le peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico del patrocinio e perché in caso contrario non si applicherebbe l'art 130 del dpr n. 115/2002 che prevede proprio che in caso di patrocinio gratuito a spese dello stato "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta".
- In secondo luogo perché in questo modo si evita che il soccombente in una causa in cui la controparte è un soggetto ammesso al gratuito patrocinio, risulti più favorito rispetto agli altri soccombenti.
- Infine perché si da la possibilità allo Stato, con l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate all'avvocato, di compensare situazioni in cui non si riesce a recuperare quanto corrisposto, contribuendo in questo modo a garantire il meccanismo del gratuito patrocinio nel suo complesso.
Autore: Annamaria Villafrate