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Gratuito patrocinio: lo Stato può prendersi metà dei compensi dell'avvocato

Lo Stato può prendersi metà dei compensi spettanti all'avvocato, se quest'ultimo difende un soggetto ammesso al gratuito patrocinio in un giudizio civile


di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 136/2020 (sotto allegata) chiarisce che lo Stato può prendersi metà dei compensi dell'avvocato che ha difeso un soggetto ammesso al gratuito patrocinio in una causa civile, non solo perché, a differenza di quanto previsto nell'ambito del processo penale, il giudice civile non è obbligato a suddividere in parti uguali la somma dovuta dal soccombente allo Stato e l'importo dovuto da quest'ultimo al difensore del non abbiente, ma perché in questo modo si garantisce soprattutto il funzionamento del sistema.

Gratuito patrocinio, onorario a metà

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Il Tribunale liquida a un'avvocata, come onorario per l'assistenza a un soggetto ammesso al gratuito patrocinio in un giudizio civile, la somma complessiva di 1500,00 euro, pari alla metà di quanto corrisposto all'Erario dalla sentenza.

Il ricorso in cassazione della professionista

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La professionista ricorre in Cassazione avverso detta decisione, lamentando la violazione degli artt. 82, 130, e 133 dPR n. 115/2000, dell'art 91 cpc in relazione al combinato disposto del dl n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012 e del dd mm. n.149/2012 e 55/2014. Lo Stato, a suo giudizio, si sarebbe arricchito ingiustamente incamerando 3000,00 euro, a totale carico della controparte soccombente. Decisione errata in quanto "l'importo determinato in sentenza ex art. 133 DPR n. 115/2000 e quello che successivamente è liquidato al professionista tramite decreto ex art. 82 DPR 115/2002 devono necessariamente coincidere."

Lo Stato può prendersi metà dei compensi dell'avvocato

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la Cassazione però con ordinanza n. 236/2020 rigetta il ricorso chiarendo che nel momento in cui risulta vincitrice la parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato il giudice civile, a differenza di quello penale, non ha l'obbligo di quantificare in misura uguale le somme dovute allo Stato dal soccombente e quello che lo Stato deve al difensore del soggetto ammesso al gratuito patrocinio per diverse ragioni.

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Data: 10/01/2020 09:00:00
Autore: Annamaria Villafrate