Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Ebbrezza alla guida di auto e porto di fucile uso caccia

La guida alterata dall'alcool è episodio isolato, dal quale non consegue in automatico anche il mancato rinnovo della licenza di caccia


Avv. Francesco Pandolfi - Per chiunque si metta alla guida di una vettura dopo aver bevuto alcolici: è del tutto evidente che agendo in questo modo si pongono le basi per la creazione di una situazione di pericolo, per se stessi e per gli altri.
Questo è bene dirlo subito.

Se hai bevuto, poco o tanto, non guidare.
Detto questo, ovviamente ci sono situazioni e situazioni.

Stato di ebbrezza

[Torna su]
Qui vogliamo illustrare, sia pur in estrema sintesi, quella particolare circostanza dove una persona viene fermata dai Carabinieri, i quali rilevano lo stato di ebbrezza dell'interessato e applicano la sanzione amministrativa della sospensione della patente.
Il procedimento penale, originato dalla vicenda, si chiude con la pena patteggiata e la patente è consegnata in applicazione della sanzione accessoria.

Le armi

[Torna su]

A causa di questi accadimenti, l'Amministrazione degli Interni nega alla persona di cui parliamo il rinnovo del titolo di polizia, ritenendo che siano venuti a mancare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e che l'intestatario non dia più affidamento di non abusare delle armi.

Il ricorso

[Torna su]
Presentato il ricorso, con il quale l'interessato chiede l'annullamento del rigetto della richiesta di rinnovo del porto di fucile ad uso caccia, il Tar (Palermo, Sez. prima, sentenza n. 2227 pubblicata il 23.09.2019) coglie l'occasione per ribadire alcuni principi essenziali in questa materia.
a) Da una parte è scontato che la Questura disponga di un'ampia discrezionalità nel valutare fatti di questo tipo: manca infatti nel nostro Ordinamento una posizione di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione o al porto di armi.
In pratica, basta che il soggetto sembri non più affidabile per far scattare tutti i meccanismi preventivi, a tutela della Collettività, che la Legge affida alle articolazioni del Ministero dell'Interno.
b) Dall'altra, la discrezionalità deve pur essere motivata.
Tanto equivale a dire che un singolo episodio, come quello sopra descritto relativo allo stato di ebbrezza, se è occasionale non dice nulla su una teorica pericolosità dell'interessato, specie se è già titolare del titolo di polizia di cui chiede il rinnovo.

In sintesi

[Torna su]
Ragionevolmente, un fatto isolato e non strettamente connesso all'utilizzo di armi e/o alla loro detenzione non può incrinare l'affidabilità della persona.
Altre informazioni?
Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
Data: 07/11/2019 13:30:00
Autore: Francesco Pandolfi