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Cassazione: praticanti avvocato non più abilitati al patrocinio sono soggetti al potere disciplinare dell'Ordine

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 12543/2006) hanno stabilito che il praticante avvocato che è stato cancellato dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio continua a essere assoggettato al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine e ciò fino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti.I Giudici di Piazza Cavour in particolare hanno precisato che ?nella categoria dei praticanti avvocati risulta introdotta la distinzione fra praticanti non ammessi e praticanti ammessi ad esercitare, per un tempo determinato, il patrocinio, per cui il venir meno del riconosciuto jus postulandi non comporta anche il venir meno dello status stesso di praticante e dell'interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel registro speciale ?ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso' (articolo 14, comma 4, Rd 37/1934), con la conseguenza ulteriore che, sino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti, il praticante continua ad essere assoggettato al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine?. Data: 27/07/2006
Autore: Cristina Matricardi