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Promozione annullata dopo la fine del servizio: no all'aumento della pensione

Al riguardo infatti le risultanze processuali, integrate dall'esito degli accertamenti istruttori disposti in ordine alle vertenze che hanno visto interessata la posizione de qua innanzi al Giudice della legitti­mità, attestano che la promozione a direttore di prima classe r.e. [alla quale va riferito il riconoscimento del più favo­revole trattamento di quiescenza dirigenziale e dei conseguenti bene­fici recati dalla pro­nuncia della Corte costituzionale n° 1 del 1991] è stata annullata dal- l'Amministrazione in esecuzione di una sen­tenza pas­sata in giudi­cato, idonea a fare stato anche nei confronti del sig. Campo­nero in quanto parte del relativo giudizio. Ne consegue, con tutta evidenza, l'infondatezza della pretesa vantata dalla parte appellata, a nulla rilevando al riguardo le argo­mentazioni difensive svolte in tema di consolidamento [alla data di collocamento a riposo, in buona so­stanza] del trattamento stipendiale poi posto nel nulla, sia perché trattasi di osservazioni che attengono al rapporto di servizio piuttosto che a quello pensionistico; sia perché lo stesso iniziale ricono­scimento era stato in realtà disposto retroattiva­mente col provvedi­mento del 1974 ricordato in narrativa, circostanza quest'ultima che rende inconferente il richiamo giurisprudenziale ope­rato nell'ultima memoria difensiva con particolare riguardo alla sen­ten- za di questa Sezione d'appello 2 aprile 2001 n° 72/01 [concer­nente in­vero una fattispecie nella quale l'interessato aveva effettiva­mente svolto la propria prestazione lavorativa in una posi­zione sti­pendiale raggiunta a seguito di concorso in­terno, percependo i connessi emo­lumenti e vedendosi quindi, solo dopo il collocamento a ri­poso, an­nullare la relativa nomina e rideter­minare i trattamenti di atti­vità e di quiescenza]. LaPrevidenza.it, 04/05/2006 Corte dei Conti, sezione III appello, Sentenza 1.3.2006 n� 123
Data: 12/05/2006
Autore: www.laprevidenza.it