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Alimenti ritirati dal ministero della Salute: la lista aggiornata

La lista degli alimenti richiamati dal Ministero della salute, la disciplina europea, le sanzioni per chi trasgredisce e la tutela del consumatore


di Annamaria Villafrate - La lista aggiornata dei prodotti alimentari richiamati dagli operatori negli ultimi tre mesi, pubblicata sul sito del Ministero della Salute.

La pubblicazione sul portale da parte degli operatori alimentare è l'unica informazione autentica, che tutela il consumatore. Chi non provvede infatti a un'adeguata informativa e al successivo ritiro di prodotti rischiosi per la salute, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Ce 178/2002 è soggetto alle sanzioni previste dal Dlgs n. 190/2006.

A tutela del consumatore è prevista inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la restituzione del prezzo al rivenditore presso cui ha acquistato il prodotto richiamato.

Indice:

Lista dei prodotti alimentari richiamati ad oggi

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Ecco la lista aggiornata dei prodotti alimentari richiamati dagli operatori alimentari e pubblicati sul portale del Ministero della Salute ad oggi:

Novembre 2018:


- 15 novembre 2018 - Le Monelle - Marshmallow Palla Rossa - rischio chimico

- 13 novembre 2018 - Wellness Mix - rischio chimico

- 13 novembre 2018 - Wellness Gr. 100/12 - Mix Alla Frutta - rischio chimico

- 13 novembre 2018 - Wellness Mix Vassoio Gr. 130 rischio chimico


Ottobre 2018

Settembre 2018

Agosto 2018

Vai sul sito del Ministero della Salute per la lista aggiornata dei Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori

La disciplina europea sulla sicurezza alimentare

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La disciplina della sicurezza degli alimenti in Italia è rappresentata principalmente dal Regolamento (Ce) n. 178/2002 (sotto allegato), che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

In particolare, i sensi del comma 1 dell'art. 19 del Regolamento Ce 178/2002:

"Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute".

Con la precisazione che i richiami, così come le successive ed eventuali revoche sono da considerarsi autentiche e come tali in grado di soddisfare gli obblighi d'informazione previste per i consumatori solo se pubblicate sul sito del Ministero della Salute.

Le sanzioni per chi trasgredisce

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Cosa accade se gli operatori del settore alimentare non rispettano quanto previsto dalla normativa europea? Ad essi sono applicabili le disposizioni del Dlgs n. 190/2006 (sotto allegato), che contiene la "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 178/2002".

Esso dispone infatti che, gli operatori del settore alimentare che non attivano le procedure di ritiro sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro, mentre quelli che non informano i consumatori o gli utilizzatori circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato rischiano una sanzione da duemila a dodicimila euro.

Come viene tutelato il consumatore

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Chiariti gli obblighi degli operatori alimentari, che cosa può fare il consumatore che ha acquistato un prodotto comparso sul sito del Ministero della Salute perché richiamato? In questi casi può recarsi presso l'attività commerciale in cui ha acquisto il prodotto e chiederne la sostituzione o la restituzione di quanto pagato. Il venditore da parte sua non può pretendere, come unica prova d'acquisto, lo scontrino fiscale. La spesa infatti può essere dimostrata anche attraverso l'estratto conto della carta di credito o del bancomat, con testimoni o tramite il controllo del codice a barre, che permette di risalire esattamente al rivenditore del prodotto richiamato.

Leggi anche:

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- Il diritto alimentare nel panorama internazionale

Data: 16/11/2018 23:00:00
Autore: Annamaria Villafrate