Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cani abbaiano? 300 euro di multa

I latrati continui dei cani possono giustificare la condanna penale e l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 659 c.p.


di Valeria Zeppilli – Se i cani abbaiano per tutta la notte, impedendo il riposo e le occupazioni dei vicini, i proprietari possono subire una condanna per il reato di cui all'articolo 659 del codice penale.

Il principio, tutt'altro che astratto, ha trovato per l'ennesima volta conferma nella sentenza numero 38901/2018 (qui sotto allegata), con la quale la Corte di cassazione ha confermato la condanna a 300 euro di ammenda per alcuni proprietari di cani un po' troppo "rumorosi".

Normale tollerabilità

Nella stessa pronuncia, la Corte ha anche chiarito che il superamento della soglia della normale tollerabilità non va valutato necessariamente con una perizia o una consulenza tecnica. Il giudice, infatti, può formare il proprio convincimento circa un fenomeno accusato di disturbare la pubblica quiete fondandosi su "elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo, ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto".

La quiete pubblica

Il bene tutelato dall'articolo 659 del codice penale, prosegue la Corte di cassazione, è la quiete pubblica che, di per sé, implica l'assenza di disturbo dei consociati. Perché si configuri il reato che tale norma punisce, quindi, è necessario che il disagio cagionato dai rumori sia tale da essere risentito dalla collettività, intendendosi per tale "il novero dei soggetti che si trovino nell'ambiente o, comunque, in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica".

Data: 08/09/2018 10:00:00
Autore: Valeria Zeppilli