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Pacchetti turistici: più tutele per i viaggiatori

Dal Consiglio dei ministri disco verde alla direttiva Ue sui pacchetti turistici. Ecco le novità


di Marina Crisafi - Nozione allargata di pacchetto turistico anche ai contratti online e su misura, ma anche allungamento della prescrizione per chiedere i danni alla persona e Sono alcune delle novità introdotte con il decreto legislativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della direttiva europea sui pacchetti turistici e i servizi collegati.

Vediamo cosa cambia:

Pacchetto turistico, nozione allargata

Anzitutto, il decreto amplia la nozione di pacchetto turistico, eliminando il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, tra cui i contratti online, quelli su misura e i c.d. pacchetti dinamici.

Sono da intendersi pacchetti turistici dunque, le combinazioni, si legge nella nota di palazzo Chigi, "di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di 'pacchetto' o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line".

Sono escluse dalla disciplina invece le combinazioni in cui i servizi turistici diversi da trasporto, alloggio e noleggio non rappresentino almeno il 25%.

Più diritti ai viaggiatori in caso di recesso

Vengono riconosciuti inoltre maggiori diritti ai viaggiatori, rispetto all'attuale disciplina, in caso di recesso, ad esempio per l'aumento del prezzo del pacchetto oltre l'8% e non più oltre la misura attuale del 10%.

Responsabilità per "pacchetto difettoso"

Altra novità è rappresentata dall'intensificazione della responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto. Viene garantita infatti in ogni caso al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all'eventuale risarcimento del danno e alla possibilità di recedere dal contratto. Viene prevista altresì la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità.

Tre anni per chiedere i danni

Altra novità rilevante è l'allungamento dei termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

Assicurazione obbligatoria

Vengono previste, altresì, per gli organizzatori ed i venditori dei pacchetti turistici forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi.

Fino a 20mila euro di multa per violazione norme

Infine, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell'organizzatore o del venditore, vengono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di mille euro a un massimo di 20mila euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, oltre alle sanzioni amministrative accessorie come la sospensione dell'attività da 15 giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell'attività. Competente per l'applicazione delle sanzioni è l'Agcom.

Data: 16/05/2018 19:40:00
Autore: Marina Crisafi