Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Prigioniero di guerra in campi KZ non ha diritto al beneficio legge 791/80

In tema di riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 791/80 (assegno vitalizio a favore dei deportati nei campi di sterminio kz) la condizione di ?prigioniero di guerra? seppur successivamente deportato nei campi di sterminio (o sottocampi di sterminio) non è sufficiente al riconoscimento dell'assegno vitalizio. Nel merito il collegio giudicante ha evidenziato come il giudice di prime cure sia indotto in errore per non aver valutato e accertato i due fondamentali requisiti necessari per ottenere i benefici di legge: l'internamento in un campo di sterminio KZ e la natura delle cause di deportazione e cioè ragioni di fede, ideologica o razza. (Dott. Ludovico De Grigiis) LaPrevidenza.it Corte dei Conti, sezione I centrale, sentenza 8.11.2005 n� 361
Data: 08/01/2006
Autore: www.laprevidenza.it