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Cassazione: la condotta colposa del pedone non sempre esclude la responsabilità del conducente

Per gli Ermellini, l'automobilista deve comunque dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, senza che a tal fine rilevi l'anomalia della condotta del pedone


di Valeria Zeppilli – Se un pedone viene investito da un veicolo, non sempre accertare che egli abbia tenuto un comportamento colposo è circostanza sufficiente ad affermare la sua esclusiva responsabilità per l'occorso, ma, come emerge dalla sentenza della Corte di cassazione numero 30388/2017 (qui sotto allegata), affinché l'investitore sia esonerato dal rispondere è sempre necessario che questi vinca la presunzione di colpa che il primo comma dell'articolo 2054 del codice civile pone a suo carico.

Sinistri stradali: il conducente deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno

L'automobilista, in buona sostanza, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, senza che a tal fine rilevi l'anomalia della condotta del pedone. Più precisamente, è necessario che egli provi che quest'ultima non era ragionevolmente prevedibile e di aver adottato tutte le cautele, anche in ordine alla velocità di marcia, che possono considerarsi esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.

La vicenda

Così argomentando, la Cassazione ha invitato la Corte d'appello di Brescia a tornare a pronunciarsi sulla triste vicenda di una bambina, investita da un vicino di casa mentre giocava con il proprio triciclo nel cortile condominiale e morta in conseguenza dell'occorso.

Nel caso di specie, infatti, i giudici del merito, escludendo in toto la responsabilità dell'investitore, avevano ingiustamente "tentato di "schivare" l'applicazione dell'articolo 2054, primo comma, c.c.". Per la Corte, invece, un'applicazione corretta della regola dettata da tale norma avrebbe imposto non solo (come fatto) la ricostruzione dell'evento dal punto di vista del comportamento della bambina investita, ma anche l'esame specifico e determinato del profilo delle manovre di emergenza e dell'adeguamento della condotta del conducente alla specifica situazione.

Il giudice dell'appello, in sostanza, si era ingiustamente limitato a strutturare giuridicamente la sua cognizione solo su alcuni elementi che a suo avviso dovevano essere attribuiti alla piccola, non considerando, oltre all'elemento negativo, anche l'elemento positivo della condotta del conducente.

La presunzione di responsabilità esclusiva di quest'ultimo, insomma, non è stata superata e la Corte dovrà ora tornare sulla vicenda per un nuovo e più corretto esame di tutti gli elementi rilevanti.

Data: 28/12/2017 17:17:00
Autore: Valeria Zeppilli