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Cassazione: illegittimo escludere la candidata bassa dal concorso per capotreno

Sono illegittime le disposizioni che non tengono conto, senza alcuna giustificazione, della identità o della diversità delle situazioni soggettive coinvolte dalle stesse


di Valeria Zeppilli – Escludere una candidata dal concorso per capotreno solo per la sua altezza è un comportamento che può comportare una discriminazione illegittima del candidato escluso e su tale questione la Corte d'appello di Roma dovrà tornare presto a pronunciarsi.

Con la sentenza numero 30083/2017 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha infatti cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice dell'impugnazione capitolino aveva rigettato l'impugnazione proposta da una donna rispetto alla decisione del giudice di primo grado di non accogliere le sue doglianze rispetto all'esclusione dalla procedura selettiva per capotreno derivante solo dal proprio deficit strutturale.

La decisione della Corte d'appello

Per la Corte d'appello, infatti, le pretese della donna non potevano essere accolte per aver la stessa censurato non la ragionevolezza del requisito di altezza (che per i giudici era stato peraltro "posto a presidio di esigenze di sicurezza"), ma l'assenza di differenziazioni tra uomini e donne, la cui valenza discriminatoria "mai sarebbe valsa a fondare il diritto soggettivo della ricorrente ad essere ritenuta idonea all'espletamento del servizio".

Limite di statura e onere della prova

La pronuncia del giudice dell'appello, però, per la Corte di cassazione va necessariamente cassata con rinvio per un nuovo esame.

Il ragionamento portato avanti dalla Corte territoriale, infatti, si è fondato sull'erroneo presupposto che la discriminazione non sarebbe stata denunciata sotto il profilo della ragionevolezza del previsto limite staturale, posto che la candidata esclusa aveva sollevato tale contestazione sin dal ricorso introduttivo, con conseguente inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 40 d.lgs. n. 198/2006 (erroneamente ritenuto assolto dalla società convenuta che, invece, non aveva opposto nulla ai rilievi della ricorrente, la quale peraltro aveva fatto leva nelle sue contestazioni sul più ridotto requisito di altezza dei macchinisti).

Anche considerato che la Corte costituzionale, con sentenza numero 163/1993, ha nei fatti sancito l'illegittimità di disposizioni che non tengono conto, senza alcuna giustificazione, della identità o della diversità delle situazioni soggettive interessate dalle stesse, la Corte d'appello di Roma deve quindi ora tornare necessariamente sulla questione.

Data: 15/12/2017 17:12:00
Autore: Valeria Zeppilli