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Sinistro stradale: per il guardrail difettoso il dirigente comunale responsabile della manutenzione risponde di omicidio colposo

Ricorda la Cassazione che la semplice esistenza di una fonte di pericolo stradale impone di per sè l'immediato intervento per eliminarlo o ridurlo


Avv. Francesco Pandolfi - La sicurezza delle strade è senza dubbio un tema che tocca tutti quanti noi: la protezione della vita umana è il fine cui tendono le norme del codice della strada e le specifiche norme civili e penali di settore.
In occasione di tanti processi la Cassazione ha affrontato la questione della responsabilità, integrale o concorsuale, del dirigente comunale nel caso si sospetti una sua condotta omissiva nella manutenzione di barriere o guardrail.

Che cos'è il guardrail

Si tratta, come è noto, del dispositivo di ritenuta (barriera di contenimento) che tutela il conducente in caso di sbandamento o di incidente, facendo in modo che egli resti con il mezzo da lui condotto sul sedime stradale e non precipiti all'esterno, magari cadendo in un dirupo o finendo dentro un corso d'acqua.
Una barriera che, se funzionante e a norma, può salvare vite umane.
Nel caso in commento la Cassazione penale (sentenza n. 3290/2017) corregge il tiro a seguito di una pronuncia della Corte di Appello non proprio corretta in punto di motivazione.

I tre gradi di giudizio

a) Il Tribunale condanna il dirigente comunale responsabile della manutenzione stradale per colpa generica e violazione dell'art. 14 C.d.S. (che impone all'Ente proprietario la manutenzione e il controllo dell'efficienza della strada e delle pertinenze): non avendo ripristinato il guardrail divelto concorre a provocare la morte di un conducente, che sopraggiunge a velocità non moderata.
b) La Corte di Appello assolve invece il dirigente per non aver commesso il fatto: ritiene infatti che la collocazione del guardrail non è obbligatoria ai sensi del D. M. n. 223/92 (il quale impone non il ripristino ma solo la verifica della necessità di intervenire).
c) La Corte di Cassazione, ritenendo erronea l'interpretazione dell'art. 14 data dalla Corte di secondo grado (che quindi ha eluso l'obbligo di motivazione per giustificare la conclusione della mancanza di obbligatorietà nel ripristino della barriera a lato strada) annulla la sentenza, con rinvio per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

In pratica

Il senso del ragionamento della Cassazione è questo: la semplice esistenza di una fonte di pericolo stradale impone di per se l'immediato intervento per eliminare o ridurre questo pericolo.
Non importa che il pericolo sia occulto o palese.

La soluzione

I criteri seguiti dalla Cassazione ci dicono che nel caso affrontato bisognava:
1) appurare l'obbligatorietà o meno del ripristino del guardrail,
2) verificare se il tratto stradale era pericoloso e
3) se tali condizioni di pericolo potevano essere arginate in tutto o in parte con la barriera di protezione.
Altre informazioni su questo argomento?
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Data: 30/07/2017 17:00:00
Autore: Francesco Pandolfi