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Natura dell'impegno del venditore di eliminare i vizi della cosa venduta

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 13294/2005) hanno stabilito che "l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all'uso cui è destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 C.C.) dell'originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 C.C.), ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 C.C., ai fini dell'esercizio delle azioni edilizie (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 C.C.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 C.C.)".I Giudici della Corte hanno poi precisato che "solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o per facta concludentia), il cui accertamento i riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva". Data: 13/09/2005
Autore: Cristina Matricardi