Rifiuti: niente multa se il registro è tenuto in luogo diverso
di Gabriella Rota - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9132 del 24 febbraio 2017, ha sancito l'inapplicabilità della sanzione prevista dall'art. 258 (Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori) del D.lgs 152/2016, nel caso in cui il registro di carico e scarico dei rifiuti sia tenuto in luogo diverso dall'impianto di gestione.
Nel caso di specie, infatti, secondo gli Ermellini, non è ravvisabile un'omissione della tenuta del registro, ma solamente la detenzione in un luogo diverso (sede legale dell'azienza), rispetto a quello previsto dall'art. 190 comma 2 del D.lgs 152/2006, ovvero presso l'impianto di gestione dei rifiuti.
L'art. 190 al comma 1, stabilisce inoltre, quali sono i soggetti obbligati e non obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico, le modalità di compilazione degli stessi. Nello specifico, nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006, ed infine le tempistiche di registrazione che variano a seconda dei soggetti obbligati.
Autore: Gabriella Rota