Multe: se il prefetto non risponde al ricorso, il verbale è nullo
Avv. Angelo P. Masucci - Nell'ipotesi di ricorso al Prefetto ex art. 203 D.Lgs. n.285/1992, avverso un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, al mancato riscontro, entro il termine di rito, consegue esclusivamente l'accoglimento del ricorso sotto l'aspetto del pagamento della somma ingiunta. Tuttavia gli atti di accertamento compiuti da pubblici ufficiali non perdono la propria forza certativa per effetto della fictio di accoglimento. Lo ha statuito il TAR Molise con la sentenza n. 334/2016 (disponibile qui sul sito giustiziamministrativa.it) rigettando il ricorso dell'istante - teso al riconoscimento della causa di servizio - che aveva al contrario dedotto l'insussistenza dei rilievi inerenti un sinistro stradale, a seguito dell'applicazione del secondo comma dell'art. 204 Cds.
Si tratta, infatti, ha concluso il Tar, "di un meccanismo di tutela del sanzionato avverso il provvedimento contestato volto a rafforzare il diritto di difesa, spingendo il Prefetto a pronunciarsi nel termine, ma da tale silenzio significativo non possono farsi derivare le conseguenze ulteriori invocate dal ricorrente, atteso che l'accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione non implica anche che le censure formulate nel ricorso debbano considerasi fondate". In altre parole, l'accoglimento per decorso del termine non produce effetti sostanziali diversi da quelli positivamente indicati e non incide sull'attendibilità delle fonti sulle quali si è fondata l'irrogazione della sanzione impugnata con il ricorso al Prefetto.
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Data: 31/12/2016 16:05:00Autore: VV. AA.