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Avvocati: niente notifiche in proprio se ci sono processi disciplinari pendenti

Per il CNF, il procedimento disciplinare è pendente al momento della contestazione degli addebiti


di Lucia Izzo - Il Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 68/2016 (qui sotto allegato), pubblicato il 25 novembre sul sito istituzionale si è espresso sulla possibilità che l'avvocato sia autorizzato a effettuare notifiche in proprio.


Il CNF era stato interrogato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina il quale chiesto come dovessero essere interpretati alcuni requisiti previsti dall'art. 7 della legge n. 53/1994 ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'avvocato a effettuare "notifiche in proprio".

In particolare, si tratta di: "a) assenza di procedimenti disciplinari pendenti…; b) non avere riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione".

A tal proposito il CNF precisa, in primis, che il procedimento disciplinare è pendente dal momento della contestazione degli addebiti, atto recettizio, ex art. 59, c. 1, lett. a) L. 247/2012 e art. 17, c. 1, regol. 21.2.2014, n. 2.


Tanto si ricava dal principio costituzionale del contraddittorio (art. 24, c. 2) e dall'art. 7, comma 1, della L. 7.8.1990, n. 241, che, nel dettare norme generali in materia di procedimento amministrativo, dispone che l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenirvi.

L'attività compiuta dal COA e/o dal CDD prima della formale contestazione degli addebiti non produce, ai fini che qui interessano, la pendenza del procedimento disciplinare.

In secondo luogo, il COA è tenuto a verificare l'assenza di entrambi i requisiti negativi previsti dall'art. 7, L. 21.1.1994, n. 53 per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare "notifiche in proprio".
La norma, infatti, stabilisce che "l'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto".


Tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che, per l'appunto, non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione; l'autorizzazione dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.
Data: 01/12/2016 21:00:00
Autore: Lucia Izzo