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Cassazione: le telefonate mute sono comunque reato

La condotta, idonea ad inquadrare anche il delitto di stalking se ripetuta con una certa frequenza, configura, in ogni caso, il reato di molestie


di Marina Crisafi – Le telefonate mute effettuate allo stesso soggetto, sono comunque un reato, potendo ben integrare il delitto di stalking, se ripetute con una certa frequenza, e, in ogni caso quello di molestie ex art. 660 c.p. E' quanto affermato dalla Cassazione (nella sentenza n. 45547/2016, depositata il 28 ottobre scorso e qui sotto allegata), chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di un uomo accusato di aver molestato telefonicamente per circa 20 mesi una conoscente.

Per il giudice del merito, il delitto ex art. 612-bis c.p. andava escluso dato l'arco temporale piuttosto lungo, tale da rendere esiguo il numero di telefonate di disturbo addebitate all'imputato, e, dunque, doveva dichiararsi il non luogo a procedere per insussistenza del fatto.

Il legale di parte civile la pensa diversamente e adisce il Palazzaccio definendo irrilevante il quantum delle condotte violente o moleste perpetrate.

Ma per gli Ermellini, la valutazione del tribunale modenese, nel caso di specie, è corretta.

Le condotte lesive, infatti, consistenti nelle chiamate mute, riferibili all'utenza utilizzata dall'imputato, seppur potenzialmente idonee ad integrare il reato ex art. 612-bis c.p., nel caso di specie, presentano una frequenza troppo esigua se rapportata all'ampio arco temporale di circa 20 mesi. Non può dunque, ritenersi, nella vicenda, posta in essere "la condotta di logoramento psichico ed intimazione atta a suscitare turbamento apprezzabile nella psiche ed abitudini di vita della parte lesa, siccome previsto dalla norma incriminatrice".

Ciò non toglie che dette telefonate proprio perché in gran parte mute, lumeggiano scopo di molestia. Tanto più che molte "risultano fatte in ora notturna e con maggior frequenza in solo alcuni dei periodi collocati nell'arco temporale di imputazione". Quindi, perlomeno si configura l'ipotesi autonoma della contravvenzione ex art. 660 c.p. la quale non è stata affatto valutata dal gup. Per cui, la sentenza va annullata e rinviata al tribunale di Modena ai fini della corretta "riqualificazione giuridica".

Data: 31/10/2016 18:00:00
Autore: Marina Crisafi