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Incidente per cane in autostrada: l'onere della prova è dell'ente

Per la Cassazione (6807/2002) in caso di incidente automobilistico causato dall'attraversamento di un animale su un tratto autostradale, l'onere di provare che l'incidente poteva essere evitato con una diversa condotta di quida grava sull'ente proprietario


Tornando a deliberare, ancora una volta, in materia di insidie stradali, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6807 del 13 maggio 2002 ha affermato che in caso di incidente automobilistico causato dall'attraversamento di un animale su un tratto autostradale, l'onere di provare che l'incidente poteva essere evitato con una diversa condotta di guida grava sull'ente proprietario o concessionario dell'autostrada.
Per converso, sul danneggiato incombe l'onere di dimostrare l'esistenza di una situazione di insidia sia in relazione alla visibilità o meno dell'animale (elemento oggettivo dell'insidia) sia in relazione alla prevedibilità della sua presenza (elemento soggettivo).

Data: 10/06/2002
Autore: Roberto Cataldi