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Avvocati: il giudice può ridurre il compenso se ha ridimensionato il valore della controversia

Si deve avere riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello, presunto a norma del codice di procedura civile


di Lucia Izzo - Se il giudice ravvisa una sproporzione tra il petitum indicato dall'avvocato nei propri scritti difensivi e l'effettivo valore della controversia, potrà intervenire per rideterminare le pretese del legale che ha "puntato" troppo in alto nel commisurare il suo compenso.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 13173/2016 (qui sotto allegata), rigettando il gravame avanzato da due avvocati riguardante i compensi loro spettanti a seguito di giudizi in cui avevano prestato la propria opera professionale per difendere un fallimento.
Con tale decisione, la Suprema Corte conferma così il decreto reso dal Tribunale che aveva parzialmente accolto il reclamo proposto dalla fallita, con l'intervento adesivo di un creditore, ridimensionando i compensi (rimasti a suo carico) relativi ai giudizi nei quali i due avvocati avevano assistito il fallimento.
Il giudice a quo determinava diversamente il valore della controversia, argomentando che era prossima la chiusura del fallimento per rinunzia dei creditori.
Il giudice del reclamo, spiegano gli Ermellini, nel rideterminare gli importi liquidati in favore dei suddetti professionisti, ha chiaramente ritenuto di applicare l'art. 6, comma 2, del d.m. n. 127/2004 (all'epoca vigente), a tenore del quale "nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello, presunto a norma del codice di procedura civile".
La Cassazione, in precedenti interventi, ha già precisato che, in forza della richiamata disposizione, in sede di liquidazione degli onorari professionali a carico del cliente, al giudice, qualora venga ravvisata una manifesta sproporzione tra il petitum della domanda e l'effettivo valore della controversia, è riservato un generale potere discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, verificando in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo, ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della causa.
A giudice è dunque attribuita una generale facoltà discrezionale, ove ravvisi la manifesta sproporzione tra petitum formale ed effettivo valore della controversia, di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia.

Si tratta proprio di quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale ha correttamente ritenuto esistente tale sproporzione e, con apprezzamento in fatto adeguatamente motivato, ha ritenuto si trattasse di cause tutte rientranti nello scaglione previsto dall'abrogata tariffa per le liti di valore "di particolare importanza e indeterminabile", procedendo alle conseguenti ri-liquidazioni dei compensi spettanti ai professionisti.
Data: 25/06/2016 16:00:00
Autore: Lucia Izzo