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Equitalia deve sempre dimostrare di aver notificato correttamente le cartelle

Nuova sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che annulla il debito di Equitalia


Dott.ssa Floriana Baldino - La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la sentenza n. 3150/35/2016, depositata il 10 febbraio scorso, ha ribadito che le cartelle vanno annullate quando Equitalia non dimostra che sono state regolarmente notificate.

Questo principio era già stato espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 18252/2013, nella quale la S.C. aveva affermato: "...la società Concessionaria ha provveduto - in applicazione del menzionato art. 26 - a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata", ma nella fattispecie Equitalia non ha mostrato nemmeno le relate di notifiche, ovvero non ha proprio dimostrato di aver mai notificato le cartelle.

D'altronde, l'obbligo di esibire la cartella e la relata di notifica è espressamente previsto dall'art. 26, comma 4 del d.p.r. n. 602/73, il quale prevede che "il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".

Nel caso di specie, il contribuente aveva ricevuto un sollecito di pagamento per debiti (IVA, TARSU e tasse automobilistiche) relativi agli anni '99, 2000, 2003, 2005, ovvero tutte imposte abbondantemente prescritte.

Ora, è vero che il sollecito di pagamento non è un atto tipicamente impugnabile secondo la normativa che regola il contenzioso tributario ma è anche vero che, se il contribuente nulla altro ha ricevuto prima, il sollecito sarà affetto da nullità insanabile e di conseguenza potrà essere impugnato unitamente alle sottese cartelle, avendo il contribuente, in questo caso, la possibilità di chiedere l'annullamento delle cartelle prodromiche al sollecito di pagamento nonché di tutto il debito sotteso.

Per cui la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli si è espressa in favore del contribuente annullando il sollecito, le cartelle ed il debito a cui le stesse facevano riferimento, condannando Equitalia e gli enti creditori alle spese di giudizio.

Data: 22/03/2016 21:08:00
Autore: Dott.ssa Floriana Baldino