Pensione liquidata due volte: se la richiesta della restituzione è tardiva c'è il diritto alla ritenzione
Il merito della questione controversa
Il cuore della vicenda è rappresentato dall'esigenza di chiarire se un presunto indebito previdenziale sia o meno recuperabile, a distanza di un lungo lasso di tempo dal momento in cui è stato liquidato in prima battuta il trattamento pensionistico "provvisorio" (maggiore rispetto a quello definitivamente spettante).
Una prima generica risposta a questo quesito sembrerebbe essere "si", in quanto lo spirare dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico non sembra privare l'amministrazione del potere di recuperare gli indebiti dopo il conguaglio.
Tuttavia, gioca a favore del titolare del trattamento il principio dell'affidamento.
Il legittimo affidamento
Si ricava dalla pronuncia in commento (Corte dei Conti Sez. Giurisd. Regione Siciliana n. 1547/2013) che, in forza di questo principio, chi è percettore in buona fede del trattamento vince sulla pretesa recuperatoria che l'amministrazione attiva a distanza di un notevole lasso temporale; ovviamente dovrà trattarsi di una buona fede qualificata e riconoscibile in base ad alcuni parametri:
a) il decorso di un termine superiore al triennio,
b) la rilevabilità in concreto dell'errore sulla maggior somma erogata sul rateo di pensione,
c) i motivi posti a base della modifica al trattamento e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per giungere al corretto trattamento definitivo, in modo tale da escludere che essa fosse in possesso sin dall'inizio degli elementi necessari al calcolo.
Il diritto del pensionato alla ritenzione degli importi
In buona sostanza: in tutti quei casi dove l'intervento dell'amministrazione appare tardivo, sussiste il diritto del pensionato a trattenere gli importi indebitamente erogati in via provvisoria, come pure egli avrà diritto a conseguire la restituzione di quanto eventualmente versato per effetto dell'esecuzione del provvedimento recuperatorio (e prima della sospensione dell'efficacia del provvedimento stesso).
Il diritto agli interessi e alla rivalutazione
Sulle somme indicate va poi riconosciuto anche il diritto del ricorrente alla maggiorazione degli importi con interessi e rivalutazione da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, ossia il quantum dovuto a titolo di interessi va detratto dalle somme spettanti a titolo di maggior danno da svalutazione.
Cosa fare in casi simili?
E' semplice: per ottenere la dichiarazione di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, sarà consigliabile il ricorso alla Corte dei Conti che saprà valutare l'incidenza del decorso del lungo lasso di tempo dal momento della liquidazione provvisoria del trattamento pensionistico al momento della liquidazione definitiva, il tutto valorizzando la buona fede del percipiente.
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Data: 03/04/2016 16:00:00Autore: Avv. Francesco Pandolfi