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La fattura è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un contratto e delle prestazioni eseguite?

Per la Cassazione no. Ha valore di mero indizio


di Avv. Marcella Ferrari – marciferrari@gmail.com

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, sezione II, 12 gennaio 2016, n. 299, la fattura rappresenta un documento unilaterale, in quanto formato da una sola parte e facente riferimento a rapporti già in essere tra i contraenti. Allorché sia messo in dubbio il rapporto stesso intercorrente tra le parti, l'emissione della fattura non rappresenta un elemento probatorio sufficiente a dimostrare il contratto sottostante; essa, infatti, non costituisce «un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma […]un mero indizio[1]».

La sentenza, pertanto, ribadisce quanto già sostenuto dalla costante giurisprudenza: la fattura non risulta probante in caso di contestazione del rapporto e/o delle cifre fatturate[2].

Nel caso preso in esame dalla pronuncia in commento, una parte negava l'esistenza di un contratto di appalto da cui, invece, la controparte faceva discendere il proprio diritto al pagamento delle opere eseguite. Orbene, i supremi giudici hanno affermato che la fattura rientri tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo: essa costituisce una dichiarazione rivolta alla controparte e riguardante fatti concernenti un rapporto già costituito. Qualora tale rapporto sia oggetto di contestazione, la fattura non costituisce un elemento di prova delle prestazioni eseguite, che vanno dimostrate altrimenti. Il contratto di appalto di opera, infatti, non presenta vincoli di forma e può essere provato per testi nei limiti fissati dall'art. 2721 c.c.

Avv. Marcella Ferrari – Avvocato del Foro di Savona

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[1] In tal senso, Cass., sent. 28 giugno 2010, n. 15383

[2] In tal senso, Cass. 10 ottobre 2011 n. 20802, Corte Cass. 17 dicembre 2004 n. 23499. Per un approfondimento, C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, II, Torino, Giappichelli, 2014, 227 nota 24.

Data: 23/01/2016 16:00:00
Autore: Avv. Marcella Ferrari