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Nucleo di valutazione: per il Tar Campania la nomina dei membri spetta al Consiglio e non al Sindaco

Annullata la delibera della giunta comunale che, in tal senso, prevedeva la modifica del regolamento interno per l'O.I.V.


Dott.Antonino Miceli – Il Tribunale Amministrativo regionale dellaCampania, con la pronuncia n. 2347/2015 (qui sotto allegata), statuisce sulla illegittimità della decadenza di uno dei componenti del nucleo divalutazione interno al Comune.

Il procedimento è sorto per effetto del ricorsoavanzato da un componente del suddetto nucleo, dichiarato decaduto per unadelibera della giunta comunale e un decreto del Sindaco del comune di Portici.Con la prima, viene modificato il regolamento interno per la formazione ed il conferimentodell'incarico di componente del nucleo di valutazione per il personale del comune.

In questa modifica la giunta stabilisce che i componenti decadono al terminedel mandato del Sindaco e della Giunta con necessità di sostituire ciclicamentei relativi componenti del nucleo.

Con decreto, invece, il Sindaco, sullascorta delle modifiche apportate al regolamento interno per la formazione ecomposizione del nucleo di valutazione, ha provveduto a rinominare tutti i componentidel medesimo escludendo illegittimamente la ricorrente.

Nelle more delprocedimento giudiziale instaurato, il T.A.R. dapprima respinge l'eccezione d'inammissibilitàdel ricorso presentata dall'amministrazione resistente, sostenendo che la notificasi perfeziona dal giorno della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (art.4 legge n. 890/1982 e sentenza Corte Costituzionale n. 477/2002).

Nella legittimità,il consesso giurisdizionale ricorda, che è di competenza del Consiglio comunalee non del Sindaco la nomina dei componenti del nucleo di valutazione ex art. 42,comma 1, del d.lgs. n.267/2000.

Infatti, il consiglio comunale, per l'articolo detto,è un organo dotato del potere di indirizzo e controllo politico amministrativosull'operato del Sindaco e della Giunta.

Inoltre, il nucleo di valutazione,previsto dal d.lgs. n. 286/1999 e rivisitato e ridenominato quale organismo indipendentedi valutazione per il personale dirigenziale e responsabili dei servizi pertutti gli enti pubblici dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009, deve essere un organo “pienamente autonomo” non condizionatoalla scadenza del mandato del Sindaco.

Pertanto la componente esclusa ericorrente rimane in carica secondo i termini di legge (nel caso de quo, treanni, secondo il regolamento interno del Comune di Portici), anche in virtùdella impossibilità di un regolamento di derogare al principio d'irretroattivitàdi cui all'art. 11 delle Preleggi comeaffermato da altra giurisprudenza amministrativa (conf. Consiglio di Stato n.416/2004 e n. 973/2004).

Il ricorso è stato accolto dal Tar Campania che haannullato le delibere impugnate e disposto il pagamento delle spese processualie onorari per 2000 euro in favore della ricorrente.

Dott. Antonino Miceli – laureato presso l'Università Cattolica delSacro Cuore, praticante abilitato tel. 348 7030304

Data: 18/01/2016 07:00:00
Autore: Antonino Miceli