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Cassazione: istanza di rimborso presentata in ritardo esclude il ricorso al Giudice

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 6254/2004) ha stabilito che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto non preceduto cioè da atto impositivo, ha l'onere di presentare all'Intendente di Finanza (oggi D.R.d.E.) nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inessitenza totale o parziale del relativo obbligo.I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre precisato che "il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con la conseguenza della formazione di preclusioni in forza dell'omesso esercizio, nel termine di decadenza, del diritto di impugnazione, sicché devono considerarsi rapporti irretrattabilmente conclusi quelli in cui, in caso di versamento diretto, non sia stata presentata istanza di rimborso ai sensi e nel termine di cui all'art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973". Data: 11/11/2004
Autore: Cristina Matricardi