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Sì all'aggravante della minorata difesa, se la vittima è anziana e fisicamente debole

Per la Cassazione è sufficiente che la difesa sia semplicemente ostacolata e non necessariamente quasi o del tutto impossibile


di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 49360/2015, depositata il 15 dicembre (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione ha sancito che la circostanza aggravante della minorata difesa può concretizzarsi anche in ragione del vigore fisico attenuato dell'anziana vittima.

Tale condizione, infatti, può ben impedire o ostacolare i tentativi del soggetto passivo del reato di reagire alla condotta illecita posta in essere da un individuo giovane o, comunque, di ordinaria prestanza fisica.

Del resto, come da orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, affinché si configuri l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5, c.p. è sufficiente che la difesa della vittima sia semplicemente ostacolata e non necessariamente quasi o del tutto impossibile.

Nel caso di specie, già la Corte territoriale aveva ritenuto l'età senile della vittima del reato posto in essere dall'imputato come effettiva e concreta minorazione delle relative capacità difensive.

Oltretutto, di tale circostanza l'imputato era ben consapevole, dato che nel giro di pochi giorni aveva tratto in inganno diverse signore anziane al fine di realizzare un proprio programma furtivo.

Egli insomma aveva inequivocabilmente dimostrato la sua intenzione di trarre coscientemente e obiettivamente vantaggio dall'età avanzata delle sue vittime.

La sua condanna per i reati di truffa, tentata truffa e furto in abitazione, aggravata dalla minorata difesa delle vittime, non può quindi che essere confermata.

Data: 19/12/2015 08:30:00
Autore: Valeria Zeppilli