Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

La dimostrazione in giudizio dell'inesistenza del nesso tra denunce penali e uso delle armi

Nota di commento alla sentenza del Tar Torino sez. 1 n. 1430 del 16 ottobre 2015


Avv. Francesco Pandolfi - Il Questore respinge una domanda di licenza di porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo.

L'interessato ha subito un processo che è giunto alla sua conclusione con l'estinzione per prescrizione; in passato egli era stato chiamato in causa per una decina di procedimenti penali ove gli venivano contestati tutta una serie di reati: dal commercio di medicinali pericolosi all'evasione Iva, dalle lesioni personali all'esercizio abusivo della professione medica.

Da notare che il provvedimento questorile, poi impugnato, evidenzia che tutti quei fatti pregressi (i vari procedimenti penali) possono essere annoverati in quell'insieme di situazioni tipiche ed indicative di disvalore sociale e giuridico, giustificando così la scontata conclusione che il soggetto non riunisce i requisiti necessari per il rilascio e la permanenza dell'autorizzazione di polizia in materia.

Vediamo i fatti oggetto di valutazione in causa.

Nella situazione reale l'elemento che emerge è il seguente: c'è stata una valutazione amministrativa di un coacervo di fatti commessi e storicamente accertati in forza dei quali, a prescindere dalle conseguenze processuali, sussiste l'indizio forte del disvalore sociale in quelle condotte.

Il diniego è pertanto motivato con riferimento all'attività di farmacista svolta dal soggetto, ma in assenza di qualsiasi valutazione (o motivo) sul possibile abuso delle armi.

Il Questore respinge la domanda di licenza di porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo.

La scelta decisoria del Tar di Torino esprime, invece, in tutta chiarezza il principio che il potere discrezionale affidato all'Autorità di Pubblica Sicurezza non può sconfinare nell'incoerenza e nell'illogicità.

Una cosa è parlare di esigenze preventive connesse all'uso delle armi in generale, altra cosa è assegnare alla discrezionalità una funzione, per così dire, "omniacomprensiva" e trasversale: in effetti, l'autorità non spiega le ragioni per cui i fatti oggetto di indagine penale possano essere ritenuti sufficienti per concludere che il richiedente manchi dei requisiti ex art. 43 R.D. n. 773/31.

Prendendo spunto dalla sentenza in commento, come comportarsi in un ricorso analogo: pur consapevoli che l'amministrazione è legittimata a dare valore anche ad episodi non strettamente legati all'abuso pregresso delle armi (da cui però è agevole dedurre un giudizio di non affidabilità del titolare), è bene andare ad individuare, con l'aiuto dell'avvocato, i punti del diniego dove manca la motivazione sul possibile "abuso" delle armi.

Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi

3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com

blog: www.pandolfistudiolegale.it

Data: 22/11/2015 11:30:00
Autore: Avv. Francesco Pandolfi