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Scuola: sì al risarcimento all'alunno che cade per il dispetto di una compagna

Per la Cassazione, la prova liberatoria è raggiunta solo se si dimostra che la natura repentina e imprevedibile del fatto dannoso ha impedito un intervento tempestivo ed efficace


di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 23202/2015, depositata il 13 novembre (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile la scuola (e quindi il Ministero dell'istruzione) per la caduta di un bambino in classe, sotto gli occhi del bidello e in assenza della maestra.

Ciò, stravolgendo le decisioni di entrambi i gradi del merito.

In particolare, nella vicenda sottoposta all'attenzione della Corte, il piccolo si era fratturato il coccige a causa della condotta di un'altra allieva, che aveva sottratto la sedia sulla quale lo sfortunato compagno stava per sedersi.

Per i giudici, lo scolaro va necessariamente risarcito.

Infatti, di certo deve ritenersi dirimente, in generale, la dimostrazione, da parte dell'insegnante, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che l'azione dannosa sia in concreto imprevedibile e repentina.

Tuttavia, se, come nel caso di specie, mancano le misure organizzative più elementari per mantenere la disciplina, l'imprevedibilità non può essere invocata.

Insomma: per superare la presunzione di responsabilità che l'articolo 2048 del codice civile pone in capo ai maestri e ai precettori, è necessario innanzitutto provare che, preventivamente, sono state adottate tutte le misure idonee a evitare l'insorgere di una situazione di pericolo per gli allievi.

Tuttavia va provato anche che il fatto dannoso comunque verificatosi, per la sua natura repentina e imprevedibile, ha impedito un intervento tempestivo ed efficace.

In assenza di tale dimostrazione la prova liberatoria non può ritenersi raggiunta.


Leggi anche la guida legale sulla responsabilità scolastica

Data: 14/11/2015 16:00:00
Autore: Valeria Zeppilli