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Cassazione: l'avvocato può trattenere le somme dovute dalla controparte al cliente, a titolo di compenso, e senza avvisarlo

In tal caso il pagamento ha comunque effetto liberatorio tra le parti


di Marina Crisafi - Il difensore può tenere per sé le somme liquidate in sentenza a carico della controparte, a titolo di pagamento di diritti ed onorari se il cliente non lo ha ancora pagato e anche senza avvisarlo.

E il pagamento ha comunque effetto liberatorio tra le parti.

Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 23017/2015, depositata l'11 novembre scorso (qui sotto allegata), in una vicenda relativa alla rifusione delle spese di giudizio da parte di una società.

Nella fattispecie, il giudice di primo grado aveva condannato la parte soccombente a pagare le spese processuali alla controparte, la quale ottemperava ma in fase di gravame risultava vittoriosa.

Chiedeva pertanto alla società soccombente di restituire le somme versate per il primo grado, ma questa si difendeva sostenendo di non aver mai ricevuto nulla e chiamando in causa, a manleva, il proprio avvocato, il quale deduceva di aver trattenuto direttamente le somme versate dalla controparte alla società-cliente, "quale corrispettivo per l'attività difensiva svolta a suo favore", peraltro senza avvisarla.

La causa giungeva sino in Cassazione e i giudici del Palazzaccio tengono preliminarmente ad escludere che l'art. 44 del codice deontologico forense (oggi art. 31, che dà diritto all'avvocato di trattenere le somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari se non li ha ancora ricevuti dalla parte assistita), possa proiettare la sua "efficacia dispositiva aldilà del rapporto d'opera intellettuale" intercorso tra l'avvocato e la sua assistita, né tra questa e la controparte, visto che al di fuori dell'ambito disciplinare (come nel caso di specie) le norme del codice deontologico "non sono assimilabili a norme di diritto operanti nell'ordinamento generale, né possono essere considerate tali".

Detto questo, affermano da piazza Cavour se è vero che "il procuratore ad litem, se non è specificamente autorizzato, non è legittimato a riscuotere le somme dovute al proprio cliente ed a liberare il debitore", nondimeno, tale pagamento, pur eseguito a soggetto non legittimato a ricevere, comporta l'estinzione del carico debitorio gravante sul cliente nei confronti del proprio avvocato nei termini postulati dall'art. 1188, 2° comma, ultima parte, c.c. Per cui, in definitiva, cliente condannata a rimborsare alla parte vittoriosa e all'avvocato anche le spese del giudizio di legittimità.

Data: 13/11/2015 21:20:00
Autore: Marina Crisafi