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Multe e revisione patente per punti sempre dal giudice di pace. I chiarimenti del Mit

Solo la revisione ex art. 128 Cds rimane di competenza del tribunale amministrativo


di Marina Crisafi – Per le sanzioni relative alle infrazioni del codice dellastrada, la competenza a decidere èsempre del giudice di pace. E ciò sia con riguardo alle contravvenzioni cherelativamente alla decurtazione deipunti sulla patente e alla conseguente revisione della licenza per viadell'azzeramento del credito disponibile. Al giudice amministrativo competesoltanto l'ipotesi residuale dellarevisione per motivi tecnici quando sono in gioco le capacità delconducente. A chiarirlo è il ministerodei trasporti, con la circolare n. 24867 del 28 ottobre 2015 (qui sottoallegata), riportandosi alle recenti decisioni delle sezioni unite dellaCassazione.

Con le ordinanze nn. 15689 e 15690del 27 luglio 2015, i giudici di piazza Cavour infatti hanno chiarito che lamotorizzazione può adottare il provvedimento di revisione della licenza in duecasi: in seguito alle sanzioni stradali elevante a carico del conducente, ovveroper i dubbi evidenti sulla sua idoneità.

Nella prima ipotesi, la S.C. ha definitivamente statuito, ha enunciato il Mit, la giurisdizione del giudice ordinario (e quindi del giudice di pace) “nei casi diimpugnazione dei provvedimenti di revisione ex art. 126-bis Cds.

Nella seconda, invece, resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo “per i provvedimenti di revisionedella patente ex art. 128 Cds emessi qualora sorgano dubbi sulla idoneitàtecnica e/o psicofisica del conducente, stante la diversa natura del dettoprovvedimento rispetto a quello ex art. 126 bis”.

Date le importanti conseguenze derivantidalle decisioni in esame, il ministero ha ritenuto necessario diramare istruzioni ad hoc a tutti gliuffici.

Data: 08/11/2015 08:30:00
Autore: Marina Crisafi