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Cassazione: illegittimo il licenziamento del dipendente che supera l'esame di avvocato mentre è in malattia per "depressione"

Per gli Ermellini, la malattia non significa inidoneità al lavoro e il datore doveva richiedere un controllo pubblico sulle assenze per infermità


di Marina Crisafi - Il dipendente che è assente dal lavoro perché depressopuò ben studiare e superare l'esame diavvocato senza essere licenziato. La malattia infatti non significainidoneità al lavoro e pertanto il licenziamento è illegittimo. Lo ha stabilitola sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 22410/2015 depositataieri (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un comune avverso ladecisione della corte di merito che riteneva non legittimo il licenziamentoinflitto.

L'entelamentava che il lavoratore mentre si trovava assente per “stato ansiosodepressivo reattivo”, patologia durata per quasi due anni, avesse posto inessere un'attività incompatibile con la stessa preparando l'esame orale perl'abilitazione alla professione di avvocato poi superato. E utilizzava comeprova la relazione della Commissione medica dell'Asl la quale aveva espressogiudizio di idoneità del dipendente comunale “al lavoro proficuo, senzalimitazioni per mansioni o incarichi specifici da svolgere presso l'ente diappartenenza”.

Pergli Ermellini, però, la tesi non regge e ha ragione invece la corte di merito. Lamalattia del lavoratore, hanno affermato “costituiscesituazione diversa dalla sua inidoneità al lavoro: pur essendo entrambe caused'impossibilità della prestazione lavorativa, esse hanno infatti natura edisciplina diverse, per essere la prima di carattere temporaneo e implicante latotale impossibilità della prestazione, che determina, ai sensi dell'articolo2110 c.c., la legittimità del licenziamento quando abbia causato l'astensionedal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto, laddove la seconda hacarattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, enon implica necessariamente l'impossibilità totale della prestazione,consentendo la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c.,eventualmente previo accertamento di essa con la procedura stabilita dall'art.5 dello statuto dei lavoratori, indipendentemente dal superamento del periododi comporto”.

Nel caso di specie, ha sbagliato ilcomune a non aver mai richiesto il controllo pubblico delle assenze per infermitàprevisto dall'art. 5 della legge n. 300 del 1970. Per cui il pareredella commissione medica non può essere usato e il licenziamento, pertanto, èillegittimo.

Data: 05/11/2015 12:20:00
Autore: Marina Crisafi